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Statuto

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale BEN.GIO APS, in conformità con il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

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Art. 1 — Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, un'Associazione di Promozione Sociale denominata "BEN.GIO APS", con sede legale nel Comune di San Clemente (Rimini), operante senza fini di lucro. L'utilizzo della qualifica di APS è subordinato all'iscrizione nel relativo Registro. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 — Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. In particolare, si propone di organizzare attività ricreative, ludiche, sportive, didattiche e formative per i giovani; promuovere l'inclusione e il rispetto delle differenze; organizzare doposcuola; offrire corsi di competenze digitali; realizzare progetti culturali e ambientali; collaborare con gli enti del territorio; prevenire il disagio giovanile e ridurre la dispersione scolastica; favorire una cultura della nutrizione equilibrata, dello sport e della salute mentale.

Le attività sono svolte principalmente tramite il volontariato dei soci. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali.

Art. 3 — Membri dell'Associazione

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Lo status di associato ha carattere permanente.

Art. 4 — Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta. La qualità di socio si perde per decesso, recesso, decadenza per mancato versamento della quota associativa, o per esclusione in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.

Art. 5 — Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività, godere dell'elettorato attivo e passivo e esaminare i libri sociali. Sono obbligati a osservare lo statuto, svolgere attività in modo personale, spontaneo e gratuito, astenersi da comportamenti contrastanti con gli scopi e versare la quota associativa.

Art. 6 — Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, l'Organo di Amministrazione, il Presidente, l'Organo di Revisione legale dei conti e l'Organo di Controllo.

Art. 7 — L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo e sovrano. Hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con le quote. Viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Delibera su nomina e revoca degli organi sociali, approvazione del bilancio, esclusione degli associati e modificazioni dello statuto.

Art. 8 — L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea. Rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e predispone il bilancio.

Art. 9 — Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, presiede lo stesso e l'Assemblea dei soci, e ha la rappresentanza legale dell'Associazione. In caso di sua assenza, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

Art. 10 — L'Organo di Revisione legale dei conti

Nominato nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, ha funzioni di controllo amministrativo, controlla l'amministrazione e la corrispondenza del bilancio.

Art. 11 — Organo di Controllo

Nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs 117/2017. Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo. Esercita il controllo contabile se non è nominato un revisore legale. Attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle norme.

Art. 12 — Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 — Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche da quote e contributi degli associati, eredità, donazioni, contributi pubblici e privati, proventi da prestazioni di servizi e iniziative promozionali. È vietato distribuire utili e avanzi di gestione. L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio è redatto e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 14 — Volontari

I volontari svolgono attività in favore della comunità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. La loro attività non è retribuita; possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 15 — Assicurazione dei volontari

I volontari sono assicurati contro infortuni e malattie legati all'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 16 — Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore.

Art. 17 — Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

San Clemente, 26/10/2024

IL PRESIDENTE: Luca Ciampa    IL SEGRETARIO: Daniela Nicoleta Budica